ATTIVITà DELL'ORDINE

Professione
12 Febbraio 2020

Regolamento Codice Contratti: concorsi, ribassi, appalto integrato. Le proposte degli architetti

di Redazione OAR

Centralità del progetto e apertura del mercato dei lavori pubblici. Attraverso il rilancio dei concorsi di progettazione e standard sempre più stringenti su trasparenza e certezza delle regole per i bandi di gara, anche nell’ottica di valorizzare l’apporto dei professionisti: dalla promozione di procedure concorsuali a due gradi alla riduzione dei ribassi negli affidamenti, dalla limitazione del ricorso agli appalti integrati a maglie più larghe per i requisiti di fatturato dei liberi professionisti.

Sono alcuni dei punti cardine che indirizzano il contributo del Consiglio nazionale degli Architetti (Cnappc) – nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche e del Tavolo della Filiera delle Costruzioni – al confronto sul nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, che sostituirà il vecchio Dpr 207/2010, le linee guida Anac e altri decreti ministeriali attuativi in materia di appalti.

Per la redazione del nuovo regolamento, infatti, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incaricato un’apposita commissione di esperti, la quale – lo scorso dicembre – ha realizzato una prima bozza di testo, chiedendo il contributo degli addetti ai lavori attraverso il Tavolo della Filiera delle Costruzioni, organismo unitario formato dai principali attori del settore dell’edilizia. Quest’ultimo, in circa un mese, ha messo insieme gli emendamenti al testo redatto dal Mit in un documento unico – condiviso dalla Rete delle Professioni Tecniche e da una serie di associazioni nazionali della filiera (come Ance, Oice, Unione Consorzi Stabili, Cooperative, Associazione dei Verificatori “Conforma”, Cna (artigiani), Union Soa, Confapi, General Soa, Fondazione Inarcassa) – che recepisce tutte le proposte avanzate dal Cnappc.

L’auspicio – fa sapere in un nota il Consiglio nazionale degli Architetti – “è che il Mit recepisca integralmente, o almeno nelle parti più importanti, il documento della filiera delle costruzioni, segnando così un notevole passo avanti lungo il percorso già tracciato con il decreto legislativo 56/2017”, il ‘correttivo’ al Codice dei Contratti, “per restituire centralità al progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio e per aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e, più in generale, ai professionisti di talento”.

A seguire, una panoramica delle proposte di modifica al regolamento di attuazione del Codice dei Contratti più rilevanti per gli architetti e per il mondo della progettazione, suddivise in macro-argomenti.

Concorsi di progettazione

Il concorso di progettazione e, in particolare, la procedura a due gradi (art. 154, comma 4), viene indicato come lo strumento più adeguato, nel caso di progettazione riguardante interventi di particolare complessità, per promuovere un’ampia partecipazione e una elevata qualità delle prestazioni professionali, oltre che per valorizzare la professionalità dei concorrenti (art. 223 bis).

Si ribadisce che al vincitore di un concorso venga affidata la progettazione esecutiva a mezzo di una semplice procedura negoziata e che lo stesso vincitore possa dimostrare il possesso dei requisiti speciali (tecnico-organizzativi e di capacità economica-finanziaria) al momento dell’affidamento dei successivi livelli della progettazione, anche costituendo un raggruppamento temporaneo (art. 223 bis, comma 1 ter).

Tra gli altri aspetti sui cui si interviene  con modifiche e precisazioni, ci sono: il termine di 60 gg per completare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (art. 223 bis, comma 1 quater), il calcolo del montepremi di un concorso e le modalità di ripartizione dello stesso tra vincitore (dal 60% al 70%) e altri concorrenti premiati (art. 223 bis, comma 1 bis), le tempistiche per rendere nota la commissione giudicatrice (art. 223 bis, comma 9), l’introduzione della figura del coordinatore operativo del concorso (art. 215, comma 2), il rilascio del certificato di buona esecuzione (art. 226, comma 6, lett. c).

Aspetti procedurali

Una serie di proposte di modifica al nuovo regolamento riguardano aspetti di matrice più procedurale. Come l’obbligo di iscrizione all’Ordine dei pubblici dipendenti in possesso di laurea (triennale o quinquennale) che svolgono il ruolo di Rup, progettista, direttore dei lavori, collaudo di opere pubbliche; oppure l’obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l’importo a base di gara per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria (Sai) con il Decreto Parametri, allegando i calcoli alla documentazione di gara (art. 225, comma 5, lettera b). Ma anche l’adozione di misure calmieranti dei ribassi negli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 229 comma 8).

Requisiti professionali

Il documento recepito dal Tavolo della Filiera delle Costruzioni interviene anche sul capitolo dei requisiti speciali in capo ai liberi professionisti, ribadendo che le stazioni appaltanti possono chiedere – in alternativa al possesso della polizza di responsabilità professionale – il fatturato degli ultimi anni solo se tale richiesta è adeguatamente motivata (art.226, comma 2, lett. a); ed elevando comunque il limite temporale del requisito del fatturato dai tre migliori anni degli ultimi cinque, ai migliori cinque degli ultimi venti. Ampliata, inoltre, la forbice temporale entro cui il concorrente può raccogliere le proprie esperienze lavorative maturate, ai fini di partecipare a una gara, da dieci a venti anni (art. 226, comma 3, lettere a e b). Scomparirebbe di fatto anche la cauzione definitiva, a carico dei concorrenti ad una gara di progettazione, che viene sostituita da un polizza specifica sui lavori.

Appalto integrato

Nelle proprie proposte, infine, il Cnappc ribadisce la contrarietà al ricorso all’appalto integrato. Viene infatti proposta la modifica dell’art. 144 che riproponeva l’appalto integrato sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, “in piena violazione dell’art. 59 del Codice dei Contratti”. Con gli emendamenti introdotti, il ricorso all’appalto integrato è stato ridotto ai soli casi, previsti dall’art. 59, comma 1 bis, in cui la stazione appaltante dimostri che l’intervento riguarda opere di elevato contenuto tecnologico (art. 145, comma 1).  Introdotto anche riconoscimento del corrispettivo ai progettisti, nell’appalto integrato, con l’indicazione da parte della stazione appaltante – nei documenti di gara – delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso relativo agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta.

(FN)

di
PHOTOGALLERY

TAG

POLITICA

DELL'ORDINE

NEWS

DELL'ORDINE