AVVISI

15 Settembre 2020
Amministrazione
PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE OAR 2020

Oggetto: Richiesta regolarizzazione contabile delle quote di iscrizione all’Ordine, decorrenza e importo indennità di ritardato pagamento annualità 2020 

Gentile/Egregio iscritto, 

l’emergenza sanitaria legata al covid-19, ha creato e sta creando grossi problemi a noi tutti e quindi agli iscritti all’OAR.

Il Consiglio ha deliberato, nel mese di marzo di non applicare da subito la maggiorazione prevista sul ritardato pagamento, rispetto alle normali scadenze, proprio per andare incontro a quei professionisti che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza in corso.

La gestione e le relative spese, legate alla normale amministrazione di un Ordine delle dimensioni del nostro, purtroppo non si può interrompere e per questo motivo dobbiamo sollecitare la riscossione delle quote definendo una scadenza per l’applicazione della mora. 

Si sollecita, pertanto, chi non avesse già provveduto, a regolarizzare la propria posizione contabile, entro il 16.10.2020 

Decorso tale termine, in applicazione della delibera consiliare del 21.07.2020, a far data 17.10.2020 verrà addebitato un importo di mora pari ad € 20.00 per il ritardato pagamento della quota relativa all’anno 2020. 

Si ricorda che per l’omesso versamento delle quote di iscrizione è atto dovuto del Consiglio dell’Ordine, obbligato a recepire le direttive nazionali:

 – l’incasso forzoso con azioni di recupero crediti ai sensi della ex L.10 giugno 1978 n. 292, come comunicato da circolare CNA  prot. 1334 dell’11.03.2015, per il tramite di Agenzia Entrate Riscossione spa; – la segnalazione al Consiglio di Disciplina, ai sensi dell’art.4 comma 6 del codice deontologico e dell’art.2 della legge 3.8.1949 n.536, per illecito disciplinare. Si precisa che:

– le quote di iscrizione sono dovute a prescindere dall’esercizio dell’attività professionale, della titolarità di P.Iva e della tipologia lavorativa;

– l’iscritto ha l’obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza ai fini della reperibilità ai sensi dell’art. 3 del R.D. 23/10/1925 n° 2537, “Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto”. 

Si tiene a sottolineare che la presente comunicazione è volta a prevenire l’obbligo di applicazione di sanzioni amministrative ed economiche con implicazioni di carattere disciplinare, imposte dalle normative nazionali.

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