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21 Settembre 2022

Il Dl Aiuti-bis è legge, sintesi delle novità per l’edilizia (Superbonus compreso)

Confermata la stretta sulla responsabilità in solido, in cui può incorrere, in caso di frodi, chi acquisisce i crediti del Superbonus o degli altri bonus cosiddetti “minori”. Concesso più tempo agli enti locali per impegnare le risorse del Fondo per i concorsi di progettazione e di idee. Istituite le aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione accelerata di piani di sviluppo con risorse pubbliche e private. E poi, alcune disposizioni per la ricostruzione post-sisma di diversi territori italiani e un tentativo di semplificazione per l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di strutture turistiche e termali. Tante le novità in materia edilizia racchiuse nel Dl Aiuti-bis che il 20 settembre ha ricevuto il via libera definitivo del Senato, diventando legge. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il 22 settembre.

Ecco una sintesi, articolo per articolo, per orientarsi tra le innovazioni di maggiore interesse per l’edilizia.

Semplificazioni per impianti fotovoltaici di terme e strutture turistiche (art. 11, comma 4-bis)

Fino al 16 luglio 2024, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza non superiore a mille KWp (chilowatt picco) e installati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possono essere realizzati presentando la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata anche nel caso in cui gli impianti ricadano in centri storici o in aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo che individua le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico). C’è però un’altra condizione da rispettare affinché si possa beneficiare della nuova semplificazione: deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del progettista abilitato, in cui si attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi. Gli impianti devono inoltre essere finalizzati all’autoproduzione di energia.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7-bis (comma 5) del Dlgs n. 28 del 2011, che, recentemente modificato, ha allargato il ricorso alla procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici (si veda l’articolo dello scorso 16 settembre). Va anche detto che la nuova misura (temporanea, in quanto nasce per far fronte all’emergenza energetica), nel tentativo di allargare le maglie della procedura semplificata per le strutture turistiche e termali, non modifica la disposizione, attualmente vigente, secondo la quale per tali strutture non è possibile fruire dell’iter semplificato qualora gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricadano nei centri storici o in aree tutelate ai sensi del Dlgs 42 del 2004. Come rilevato anche nel dossier predisposto dal Senato, sembrerebbe esserci dunque una contraddizione all’interno della normativa.

Proroga per il Fondo concorsi di progettazione e di idee (art. 16, comma 7)

Il provvedimento interviene sul Fondo destinato all’indizione di concorsi di progettazione e di idee, nato con il decreto Infrastrutture (Dl 121 del 2021) per aiutare i Comuni (fino a 30mila abitanti), le città metropolitane e le provincie di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, nonché i comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, a costruire un parco progetti che consenta loro di intercettare Fondi strutturali e per lo Sviluppo e la coesione e partecipare ai bandi attuativi del Pnrr. Il Fondo, ripartito con Dpcm del 17 dicembre 2021, conta su una dotazione finanziaria di 161,5 milioni di euro.  Con il Dl Aiuti-bis e la sua legge di conversione viene prorogato al 18 febbraio 2023 il termine entro cui ogni ente beneficiario è tenuto ad impegnare le risorse erogate, pena la perdita del contributo. Vengono dunque concessi sei mesi in più per pubblicare i bandi o affidare gli incarichi di progettazione secondo le modalità previste dal Fondo.

Risorse per completare la ricostruzione post-sisma dell’Emilia (articolo 17, commi 4-7)

Sono finanziati vari interventi finalizzati a completare la ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma dell’Emilia (2012). La nuova iniezione di risorse ammonta a 94,9 milioni di euro per il periodo 2022-24 (73,3 milioni sono destinati all’Emilia Romagna, 21 milioni alla Lombardia e 0,6 milioni al Veneto). È anche autorizzata la rimodulazione, entro il limite massimo del 20%, dei contributi per l’esecuzione degli interventi previsti nei piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori alla soglia dell’8%, certificati dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali. La stessa disposizione è estesa anche all’Abruzzo e in particolare alla ricostruzione privata post-sisma del 2009.

Contributo per la ricostruzione anche con lievi difformità (articolo 31-bis)

Sono estese ai comuni flagellati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei cosiddetti “crateri”, alcune norme già applicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia (2016), nei comuni del “cratere” dell’Aquila (sisma 2009) e a Campobasso e Catania (sisma 2018). Si tratta delle norme che permettono l’accesso al contributo per la ricostruzione privata anche agli edifici interessati da lievi difformità (realizzate in assenza di Scia o in difformità da quest’ultima). Tale estensione vale, però, solo per gli edifici “inagibili” o “parzialmente inagibili”.

Istituzione delle aree di interesse strategico nazionale (articoli 32-33)

Viene introdotta la possibilità di istituire (con Dpcm su proposta di amministrazioni centrali o di regioni e provincie autonome) aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti pubblici o privati, di importo complessivo non inferiore a 400 milioni di euro. I piani o programmi potranno beneficiare di procedure semplificate, purché riguardino settori di rilevanza strategica. Il Dl Aiuti-bis riconosce come strategicamente rilevanti le filiere: della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell’internet delle cose (IoT9), della manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli autonomi, della sanità digitale e dell’idrogeno. L’istituzione dell’area di interesse strategico nazionale equivale, tra l’altro, a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr 327 del 2001). Per lo sviluppo delle aree, per l’approvazione dei progetti e per la realizzazione delle opere pubbliche, può anche essere nominato un commissario unico delegato del governo. Nel caso, sarà un Dpcm, previa intesa con le regioni o provincie autonome interessate, a definire i poteri del commissario.

Soluzioni di emergenza con appalto integrato (art. 33-bis)

Per assicurare la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza e far fronte tempestivamente ad esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, che sorgono in seguito a catastrofi, il Dipartimento della Protezione civile, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a utilizzare alcune procedure semplificate impiegate per le opere finanziate con risorse del Pnrr e del Pnc. Più nel dettaglio, per tali esigenze, la Protezione civile può far ricorso all’appalto integrato, e dunque procedere con l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Inoltre, può essere richiesta, se previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo. Infine, tali soluzioni emergenziali non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio ed efficientamento energetico (Dlgs 199 del 2021).

Superbonus, responsabilità in solido per dolo o colpa grave (art. 33-ter)

L’articolo 33-ter interviene sul Dl Rilancio (Dl 34 del 2020), limitando, per il Superbonus e per i cosiddetti “bonus minori”, la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di concorso nella violazione per dolo o colpa grave. Tali disposizioni «si applicano esclusivamente – si legge nel testo del nuovo articolo 33-ter – ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter».

Quanto ai bonus cosiddetti minori sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni ed attestazioni (quindi antecedenti al Dl 157 del 2021, cosiddetto Antifrodi), il cedente, purché non sia una banca, un intermediario finanziario o un’impresa di assicurazione, acquisisce «ora per allora» la documentazione di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl Rilancio. Comma che – va ricordato – fa riferimento al visto di conformità e alla congruità delle spese. Si tratta di un passaggio necessario affinché il cessionario possa beneficiare della limitazione della responsabilità solidale ai soli casi di dolo o colpa grave. (Per i dettagli si rimanda all’articolo pubblicato lo scorso 14 settembre).

Vetrate panoramiche amovibili e trasparenti in edilizia libera (art. 33 quater)

Con una modifica all’articolo 6 del Tu dell’Edilizia (Dpr 380 del 2001), viene aggiunta una nuova voce all’elenco degli interventi di edilizia libera, ossia eseguibili senza alcun titolo abilitativo. La nuova voce riguarda le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, conosciute anche con l’acronimo Vepa. Per essere ricomprese tra gli interventi di edilizia libera, tali vetrate devono rispondere a più requisiti. Innanzitutto, devono assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.

Logge e balconi, inoltre, non devono formare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono, inoltre, «favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

900 milioni agli interventi complementari al Pnrr e 400 a Milano Cortina 2026 (art. 34, commi 1 e 2)

Nuova iniezione di risorse, pari a un miliardo e 300 milioni di euro, per il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze. Le risorse sono diversamente distribuite tra gli anni 2022 e 2027. Più nel dettaglio, 900 milioni sono destinati al Piano nazionale per gli interventi complementari al Pnrr e 400 milioni alla progettazione e realizzazione degli impianti sportivi per le Olimpiadi Milano Cortina del 2026.

Incentivi per la realizzazione di residenze universitarie (art. 39)

L’articolo 39 interviene per integrare le misure per l’attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, che incentiva la realizzazione di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del ministero dell’Università e della ricerca, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Si intende così triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40mila a oltre 100mila entro il 2026. Più nel dettaglio, con il Dl Aiuti-bis e la sua legge di conversione viene modificata la legislazione di riferimento (legge 338/2000) per introdurre alcune semplificazioni procedimentali. L’obiettivo finale – come spiegato nel dossier elaborato dal centro studi del Senato – è «consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target Pnrr».

Semplificazioni per l’edilizia penitenziaria (art.40)

Infine, le semplificazioni procedurali di cui beneficiano le opere destinate alla difesa nazionale e di edilizia giudiziaria (previste dal decreto-legge 77 del 2021) sono estese anche agli interventi di edilizia penitenziaria.

di Mariagrazia Barletta

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