POLITICA DELL'ORDINE

02 Marzo 2022

Mozione OAR sulla centralità negli interventi di restauro

Voto unanime durante la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti

Al centro dell’attenzione dell’OAR la tutela della professionalità e della competenza dell’architetto nel restauro, soprattutto negli interventi riguardanti edifici di pregio anche senza apposizione di vincolo diretto (Dichiarazione dell’interesse culturale).

Questa l’istanza presentata il 25 febbraio 2022 durante la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, su iniziativa dell’Ordine di Roma.

L’incerta definizione di edificio con “rilevante carattere artistico” molto spesso induce le Soprintendenze (o analoghi enti che sovrintendono al vincolo) ad accettare progetti a firma di figure professionali diverse da quelle dell’architetto.

Innegabile invece come i numerosi strumenti pianificatori a tutela del valore storico artistico del patrimonio edilizio di questo Paese affidino proprio agli architetti l’esclusiva titolarità per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, con estensione anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino “rilevante interesse artistico”. Facoltà dell’ingegnere ovviamente eseguire la progettazione di parti funzionali, propedeutiche alla completezza dell’intervento, come la definizione di impianti, strutture, antincendio, ecc.

L’impianto normativo ha radici profonde già nel Regio Decreto n. 2537/1925 secondo cui le competenze per “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino di tali edifici, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dell’architetto quanto dall’ingegnere”. Il concetto è ribadito da numerose sentenze in tempi più recenti: T.A.R. Lazio, Roma, n.7997/2011, CdS n.21 del 2014, T.A.R. Campania, Salerno, n.149/2015, T.A.R. Campania, sez I, n.3718 del 2018.

Attualmente operano sul paesaggio in genere, ed in particolare nelle zone dichiarate di notevole interesse pubblico (di cui alla Parte III del decreto legislativo n.42/2004) in area Unesco e zone A di PRG, figure alternative all’architetto che non godono dello stesso percorso di studi e formazione accademica.

L’importanza e la bellezza del nostro territorio e dei nostri centri storici impongono una maggiore sensibilità e capacità di intervento, le attività di restauro devono essere considerate di primaria importanza e, in determinati contesti, esclusive per la nostra categoria.

di Giulia Villani

PHOTOGALLERY

TAG

ATTIVITÀ

DELL'ORDINE

NEWS

DELL'ORDINE